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Forza Italia e Viva Cremona (consiglieri Ceraso, Malvezzi, Fasani, Simi) ci inviano una lettera (e il relativo ordine del giorno) per sottolineare la proposta avanzata di permettere la conservazione delle ceneri dei defunti nei luoghi di culto (con servizio fornito anche da privati). Una questione sempre delicata su cui i consiglieri di opposizione espongono una posizione molto articolata che ricostruisce la storia di questo istituto dei nostri riti funerari. Ecco la lettera:

Gentilissimi,

In considerazione del fatto che la pratica della cremazione è in forte crescita, alcune Amministrazioni comunali hanno  autorizzato, su richiesta dei parroci,  la conservazione delle  ceneri dei defunti negli edifici di culto o in spazi annessi agli stessi qualora le condizioni logistiche lo permettano.  A titolo esemplificativo a Vicenza, nella parrocchia di san Gaetano, in centro storico, con il nulla osta del Comune in quanto non contrario alla normativa, è stato realizzato un cinerario. Unica prescrizione, oltre la gratuità, l'attivazione di un sistema di controllo contro le profanazioni, condizione richiesta anche quando le urne vengono conservate a casa. Anche a La Spezia le urne funebri potranno essere conservate in un luogo di culto grazie ad una modifica del regolamento di polizia mortuaria adottata in seguito ad una richiesta di un parroco di una chiesa cittadina.

A Cremona, Don Andrea Foglia, parroco di S. Abbondio, ha da tempo avanzato pubblicamente la stessa proposta individuando, ad esempio, quale luogo di conservazione delle ceneri un'ala dell'adrone del chiostro della sua parrocchia.

Come noto, la pratica della cremazione ha visto una lunga e non ancora forse completata evoluzione delle posizioni della Chiesa Cattolica che la ammette, con alcune remore, oramai da oltre cinquant’anni. La recente Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede dell’ottobre 2016 è nuovamente intervenuta su questo tema, stabilendo che «le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero» o «se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica». Ciò potrebbe «contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera ed al ricordo dei parenti e della comunità cristiana» e in più eviterebbe il rischio di «pratiche sconvenienti o superstiziose».

Nel Regolamento di Polizia Cimiteriale del Comune di Cremona l’Art. 77 “Cinerari” dispone che le ceneri possono essere tumulate in cinerari oppure in altra sepoltura cimiteriale (un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia). Dal 10 febbraio 2005, in seguito all'entrata in vigore del Regolamento regionale è possibile inoltre l'affidamento delle ceneri ai familiari per la conservazione e la dispersione delle ceneri.

Anche la  Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Terza, si è espressa sul tema della conservazione delle ceneri e con la sentenza 14 novembre 2018 resa nella causa C‑342/17 relativa ad un contenzioso davanti al Tar Veneto, ha stabilito che una normativa nazionale  che vieta ai cittadini dell'Unione di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie in uno Stato membro istituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La restrizione, secondo i giudici, non è giustificata dalle ragioni imperative di interesse generale addotte dal governo italiano e attinenti alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti in Italia.

La Corte sottolinea che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sono inerti dal punto di vista biologico, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie. Per quanto attiene alla tutela del rispetto della memoria dei defunti, la Corte ritiene che la normativa nazionale in questione si spinga oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

Per quel che riguarda i valori morali e religiosi prevalenti in Italia infine (che osterebbero a una finalità lucrativa delle attività di conservazione di resti mortali), la Corte rileva che l'attività di conservazione di ceneri mortuarie in Italia è assoggettata al pagamento di una tariffa stabilita dalla pubblica autorità e che l'apertura di tale genere di attività alle imprese private potrebbe essere assoggettata al medesimo inquadramento tariffario, che, di per sé, l'Italia evidentemente non considera contrario ai valori morali e religiosi.

Per tutti i motivi sopra esposti abbiamo depositato in data odierna un ordine del giorno per chiedere al Sindaco e alla Giunta di proporre al Consiglio l'approvazione di un’integrazione del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cremona al fine di prevedere esplicitamente e regolamentare la possibilità di conservazione delle ceneri del defunto in un luogo di culto, ad oggi in ogni caso non espressamente vietata e pertanto già autorizzabile.

Cordiali saluti.

Maria Vittoria Ceraso (Viva Cremona)

Carlo Malvezzi (Forza Italia)

Federico Fasani (Forza Italia)

Saverio Simi (Forza Italia)

Ecco l'ordine del giorno:

AL PRESIDENTE                                                                                                                    

                                                        DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CREMONA

                                                    AVV. PAOLO CARLETTI        

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO

 

 

Oggetto: Conservazione delle ceneri del defunto nei luoghi di culto cittadini.


Premesso che:

 

- Nel Regolamento di Polizia Cimiteriale del Comune di Cremona l’Art. 77 “Cinerari” dispone che le ceneri possono essere tumulate in cinerari oppure in altra sepoltura cimiteriale (un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia). Dal 10 febbraio 2005, in seguito all'entrata in vigore del Regolamento regionale è possibile inoltre l'affidamento delle ceneri ai familiari per la conservazione e la dispersione delle ceneri.

 

- L’attuale legislazione nazionale e regionale in materia di polizia mortuaria proibisce ogni attività, esercitata con finalità lucrative, avente a oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata.

 

Considerato che:

- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Terza, con la sentenza 14 novembre 2018 resa nella causa C‑342/17 relativa ad un contenzioso davanti al Tar Veneto, ha stabilito che una normativa nazionale  che vieta ai cittadini dell'Unione di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie in uno Stato membro istituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La restrizione, secondo i giudici, non è giustificata dalle ragioni imperative di interesse generale addotte dal governo italiano e attinenti alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti in Italia.

La Corte sottolinea che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sono inerti dal punto di vista biologico, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie. Per quanto attiene alla tutela del rispetto della memoria dei defunti, la Corte ritiene che la normativa nazionale in questione si spinga oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

Per quel che riguarda i valori morali e religiosi prevalenti in Italia infine (che osterebbero a una finalità lucrativa delle attività di conservazione di resti mortali), la Corte rileva che l'attività di conservazione di ceneri mortuarie in Italia è assoggettata al pagamento di una tariffa stabilita dalla pubblica autorità e che l'apertura di tale genere di attività alle imprese private potrebbe essere assoggettata al medesimo inquadramento tariffario, che, di per sé, l'Italia evidentemente non considera contrario ai valori morali e religiosi.

Considerato altresì che:

- Alcune amministrazione comunali hanno permesso la conservazione delle  ceneri dei defunti nelle chiese. Ad esempio a Vicenza, nella parrocchia di san Gaetano, in centro storico, con il nulla osta del Comune in quanto non contrario alla normativa, è stato realizzato un cinerario. Unica prescrizione, oltre la gratuità, l’attivazione di un sistema di controllo contro le profanazioni, condizione richiesta anche quando le urne vengono conservate a casa. Anche a La Spezia le urne funebri potranno essere conservate in un luogo di culto grazie ad una modifica del regolamento di polizia mortuaria adottata in seguito ad una richiesta di un parroco di una chiesa cittadina.

- A Cremona, Don Andrea Foglia, parroco di S. Abbondio, in considerazione del fatto che la pratica della cremazione è in crescita, ha da tempo avanzato pubblicamente la proposta di poter collocare le ceneri del defunto in edifici di culto o in spazi annessi agli stessi, qualora le condizioni logistiche lo permettano.

 

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Consiglio Comunale

Impegna il Sindaco e la Giunta:

a proporre al Consiglio l’approvazione di un’integrazione del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cremona al fine di prevedere esplicitamente e regolamentare la possibilità di conservazione delle ceneri del defunto in un luogo di culto, ad oggi in ogni caso non espressamente vietata e pertanto già autorizzabile.

Carlo Malvezzi (FI)

Federico Fasani (FI)

Saverio Simi (FI)

Maria Vittoria Ceraso (Viva Cremona)