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In consiglio comunale si è discusso della questione dei passi carrabili. Ecco quanto è emerso:

Resoconto sintetico del Consiglio Comunale del 9 febbraio 2026 

Interrogazione presentata in data 14 gennaio 2026 dai consiglieri comunali del Gruppo consiliare Novità a Cremona (primo firmatario Alessandro Portesani) sugli accertamenti esecutivi relativi al Canone Unico Patrimoniale per passi carrabili – verifiche normative, procedurali, applicative e di equità territoriale. 

La presente interrogazione intende sollecitare un chiarimento puntuale e trasparente sull’impostazione adottata dall’Amministrazione, affinché l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale avvenga in modo equo, comprensibile e coerente con i principi di buona amministrazione e corretto rapporto tra ente pubblico e cittadini.

Premesso che:

nelle ultime settimane numerosi cittadini residenti in diverse zone della città di Cremona hanno ricevuto avvisi di accertamento esecutivo relativi al Canone Unico Patrimoniale (CUP), con riferimento a presunti passi carrabili, comprensivi di canone, indennità, interessi e sanzioni per omessa denuncia;

tali avvisi risultano emessi dal concessionario ICA S.p.A. per conto del Comune di Cremona e sono qualificati come atti immediatamente esecutivi, con possibilità di attivazione delle procedure di riscossione coattiva decorso il termine di legge;

il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del Canone Patrimoniale (approvato con deliberazione consiliare n. 9/2021) disciplina, all’art. 37, i passi carrabili, prevedendo che quelli “a raso, laddove richiesto”, siano soggetti al pagamento del canone;

il medesimo Regolamento rinvia, per quanto concerne il rilascio, la modifica, la decadenza e la revoca delle concessioni, al Regolamento Viario e della Qualità Urbana;

successivamente alla notifica dei primi accertamenti esecutivi, il Comune di Cremona ha pubblicato sui propri canali social istituzionali una informativa rivolta ai cittadini volta a chiarire quando e in quali casi sia necessario richiedere la concessione di passo carrabile, pubblicata in data sabato 10 gennaio alle ore 10.20;

a seguito di tale pubblicazione è emersa una diffusa richiesta di chiarimenti da parte dei cittadini in merito ai criteri utilizzati per individuare i casi soggetti a concessione; alle differenze tra accessi a raso, cancelli a filo strada, abbassamenti del marciapiede e assenza di marciapiede; alle modalità di interlocuzione con gli uffici comunali e con il concessionario;

numerosi cittadini hanno inoltre segnalato difficoltà concrete nel ricevere risposte chiare e univoche attraverso i canali indicati (sportelli, contatti telefonici, concessionario), con conseguente senso di disorientamento e incertezza;

il passo carrabile costituisce un titolo concessorio, il cui rilascio presuppone un procedimento amministrativo e non un mero adempimento dichiarativo;

il Canone Unico Patrimoniale, pur qualificato come canone, rappresenta un’entrata di natura pubblicistica, disciplinata da regolamento comunale e riscossa mediante strumenti autoritativi, inclusi accertamenti esecutivi e riscossione coattiva;

a seguito delle prime segnalazioni dei cittadini e del dibattito pubblico sviluppatosi anche sui canali social istituzionali del Comune, sono state diffuse note di chiarimento di carattere tecnico, dalle quali emerge l’esistenza di interpretazioni applicative (in particolare con riferimento al concetto di “uso” del passo carrabile e alla formula “laddove richiesto”) che non risultano esplicitate né negli avvisi di accertamento notificati né oggetto di una comunicazione preventiva generalizzata.

Considerato che:

l’azione amministrativa degli enti locali deve conformarsi ai principi di buon andamento, proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, parità di trattamento e conoscibilità preventiva degli obblighi, sanciti dall’art. 97 della Costituzione e desumibili dai principi generali dell’ordinamento;

l’applicazione di sanzioni e accertamenti esecutivi in un ambito caratterizzato da situazioni pregresse, titoli risalenti nel tempo e configurazioni urbanistiche eterogenee richiede particolare attenzione alla chiarezza delle regole e all’uniformità dei criteri applicativi;

la percezione, manifestata da molti cittadini, di un’applicazione disomogenea sul territorio comunale rende necessario un chiarimento istituzionale sui criteri territoriali e operativi adottati.

Tutto ciò premesso e considerato si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:

quadro normativo e interpretativo

quale sia il fondamento giuridico e regolamentare sulla base del quale viene contestata, nei casi in esame, la “omessa denuncia” in materia di passi carrabili;
come tale fattispecie venga distinta, sotto il profilo procedurale e sanzionatorio, dall’ipotesi di occupazione abusiva del suolo pubblico;
se l’Amministrazione abbia definito linee interpretative interne in merito ai casi di accessi a raso, cancelli a filo strada, abbassamenti del marciapiede o assenza di marciapiede, e se tali linee siano rese conoscibili ai cittadini;
modalità di accertamento e uniformità territoriale

se, ai fini dell’emissione degli accertamenti esecutivi, sia stato redatto per ciascuna posizione un preventivo verbale di accertamento da parte di un pubblico ufficiale;
con quali modalità operative siano stati effettuati gli accertamenti (sopralluoghi, verifiche documentali, incrocio di banche dati);
quali zone della città siano state oggetto delle verifiche sinora effettuate e sulla base di quali criteri di priorità o selezione;
applicazione dell’art. 37 del Regolamento CUP

come venga interpretata ed applicata, in concreto, l’espressione “laddove richiesto” contenuta nell’art. 37 del Regolamento;
se siano stati adottati criteri oggettivi, uniformi e preventivamente definiti per stabilire quando un accesso carrabile debba necessariamente essere assoggettato a concessione e canone;
attività informativa, accessibilità degli uffici e gradualità

per quali ragioni l’Amministrazione abbia ritenuto di avviare una campagna informativa pubblica sui passi carrabili solo successivamente all’invio dei primi accertamenti esecutivi;
se sia stata valutata l’effettiva accessibilità dei canali di contatto indicati ai cittadini (uffici comunali, SpazioComune, concessionario) e la coerenza delle risposte fornite;
autotutela, regolarizzazione e prevenzione del contenzioso

e l’Amministrazione intenda fornire indicazioni operative chiare, univoche e pubblicamente conoscibili in merito agli strumenti di autotutela previsti dall’art. 35 del Regolamento CUP;
se, alla luce delle criticità emerse e della successiva attività informativa, sia stata valutata l’opportunità di prevedere forme di regolarizzazione o annullamento in autotutela degli accertamenti già emessi, in particolare nei casi relativi a situazioni pregresse mai contestate in precedenza; privi di verbale di accertamento sul posto; caratterizzati da oggettiva incertezza interpretativa;
se l’Amministrazione intenda adottare criteri uniformi di esercizio dell’autotutela, al fine di garantire parità di trattamento tra i cittadini e ridurre il rischio di contenzioso diffuso;
se l’Amministrazione, anche alla luce delle interpretazioni tecniche successivamente diffuse, ritenga opportuno sospendere l’ulteriore emissione di accertamenti esecutivi, in attesa della definizione e pubblicazione di un quadro applicativo chiaro, uniforme e preventivamente conoscibile da parte dei cittadini;
dati complessivi e impatto dell’operazione

quanti siano, in numero esatto, gli accertamenti esecutivi relativi ai passi carrabili già emessi sino ad oggi;
quanti ulteriori accertamenti esecutivi siano stati richiesti dal Comune al concessionario ICA S.p.A., anche se non ancora notificati;
quale sia l’importo complessivo richiesto ai cittadini, distinguendo tra somme già accertate e somme potenzialmente ancora in fase di emissione;
quali siano i costi amministrativi sostenuti dal Comune e/o riconosciuti al concessionario per tale attività.
 

All’interrogazione ha risposto l’assessore con delega al Commercio Luca Zanacchi: Innanzitutto i riferimenti normativi sono i seguenti: a livello nazionale Legge 160/2019, ART 1, comma 792; a livello comunale dal Regolamento per l’applicazione del C.U.P. (approvato in cc il 31 marzo 2021): Art. 3 comma 1; Art. 31 comma 3; Art. 32 comma 9 (è stato applicato il principio della “buona fede”); Art. 37 comma 1. Dal Regolamento Viario e della Qualità Urbana (approvato in Consiglio comunale il 19/11/2012 e modificato nel 27/9/2018): Allegato 7 comma 2; Art. 57 comma 1; Art. 123 commi 2 / 4 / 5 / 10; Art. 114 comma 1; Dal Codice della Strada: Art. 22 comma 3; Art. 3 comma 37.

Le attività di accertamento sono state svolte dal concessionario ICA S.p.A. in quanto soggetto incaricato degli accertamenti e delle relative riscossioni. Le attività di verifica sono state svolte attraverso sopralluoghi e verifiche dirette degli addetti incaricati, sempre di ICA, e corredate da report fotografici che attestano l’utilizzo di accessi come passi carrabili non autorizzati. Sulla base di queste verifiche il concessionario ha poi emesso gli avvisi di accertamento. Queste attività rientrano a pieno titolo nel mandato che il concessionario ha ricevuto dal Comune. Le azioni di controllo hanno interessato alcune zone della città. Dalle verifiche effettuate sono poi stati emessi circa 200 avvisi di accertamenti di violazioni. 

Le parole “laddove richiesto” contenute nell’Art. 37 comma 1 sono state appositamente inserite nel regolamento per sottintendere che esiste anche la possibilità, in caso non se ne faccia uso, di non richiedere la concessione del passo carraio e di conseguenza non dover pagare il canone. In passato non specificando “laddove richiesto” si obbligava chiunque avesse un accesso carraio a dover pagare il canone per passo carraio anche in caso di assenza di passaggio di veicoli.

Venendo ai fatti, dopo i primi contatti da parte di alcuni cittadini che chiedevano conto agli uffici comunali riguardo gli accertamenti, i tecnici comunali hanno contattato ICA e in data 9 gennaio hanno scritto formalmente al concessionario chiedendo di poter informare nel dettaglio i cittadini indicando anche i riferimenti interni del concessionario e di mettersi in disponibilità per fornire tutte le informazioni necessarie alla cittadinanza interessata. ICA ha risposto il 13 gennaio 2026 specificando che tutte le operazioni si sono svolte in coerenza con la normativa nazionale e comunale, confermando di aver comunicato tutti gli elementi utili alla cittadinanza per comprendere la situazione e gli accertamenti. Gli accertamenti effettuati sono 200 su tutta la città, non è il Comune che li richiede, ma è ICA che è pienamente titolato ad effettuarli in autonomia. Il canone dei passi carrai laddove non è presente il marciapiede con smusso è di 16 euro annui. Dall’analisi degli accertamenti si evince che la media degli stessi è di 33 euro. Negli accertamenti emessi è stato contestato solo un anno di arretrato nonostante la norma consenta l’accertamento fino ai cinque anni precedenti. Questo può aumentare nel momento in cui il passo carraio è in presenza del marciapiede e quindi del suo abbassamento di quota, in tal caso il richiedente è soggetto al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico per lo spazio lineare della dimensione del passo carraio esteso per un metro quadro.

Il cittadino che dispone di un accesso dalla sua proprietà a suolo pubblico può liberamente decidere di non richiedere il passo carraio se effettivamente non ne fa utilizzo e quindi non lo usa per il passaggio di mezzi di locomozione. 

Nel momento in cui però decide di utilizzarlo per passare con qualsiasi mezzo di trasporto DEVE richiedere la concessione e quindi pagare il canone. Nel momento in cui il cittadino paga il canone viene rilasciata l’autorizzazione concessa e numerata. Questa autorizza il proprietario a usufruire del passaggio su suolo pubblico e impedisce ad altri soggetti di stazionare con i propri mezzi davanti al passo. Nel caso si verificasse il mezzo che staziona davanti ad un passo carraio che ha ottenuto la concessione è soggetto a sanzione e a rimozione forzata.  

Dalle interlocuzioni con alcuni dei cittadini interessati dagli accertamenti è emersa la convinzione che l’utilizzo del passaggio su suolo pubblico non fosse da dichiarare e da pagare ma che il passo carraio fosse funzionale esclusivamente ad impedire il parcheggio davanti alla propria proprietà e questa è una convinzione errata. Altri cittadini invece hanno serenamente ammesso che erano al corrente della normativa ma che non si erano mai adeguati sperando di non essere mai individuati e sanzionati. 

Gli uffici comunali hanno chiesto a ICA che i prossimi eventuali accertamenti possano essere accompagnati da riferimenti normativi, più semplici e diretti in quanto le comunicazioni affiancate agli accertamenti emessi sono risultati aderenti al quadro normativo ma forse di difficile comprensione. 

L’Amministrazione si è mossa e in futuro non mancherà di muoversi garantendo il massimo ascolto e accompagnamento nei confronti dei cittadini che si sono rivolti agli uffici e che in futuro chiederanno spiegazioni all’Amministrazione. Dei 200 accertamenti emessi circa cinquanta persone hanno chiesto informazioni e hanno trovato risposte. Tutti i cittadini che hanno chiesto ulteriori incontri nei prossimi giorni saranno incontrati.

In parallelo è già in programma un incontro con ICA per condividere una linea più chiara e condivisa nella consapevolezza che il concessionario è pienamente titolato anche alle azioni messe in campo e oggetto di interrogazione e allo stesso tempo che è interesse dell’Amministrazione affinché le leggi, nazionali o locali, siano pienamente rispettate.

Ad oggi i passi carrai correttamente autorizzati dal Comune e controllati da ICA sono 8700 su tutta la città.  

Il consigliere Alessandro Portesani ha preso atto dei chiarimenti forniti.